Previdenza sociale

Per parlare dei trattamenti minimi di pensione, è bene vedere prima, in generale, i requisiti richiesti per ottenere la pensione di vecchiaia, o di invalidità o quella di riversibilità. Questo per inquadrare meglio la questione.
REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Avevamo già accennato che per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorre:
1) età: avere compiuto 60 anni per gli uomini, 55 per le donne;
2) anzianità assicurativa: devono essere trascorsi almeno 15 anni dal giorno del primo contributo versato;
3) minimo di contribuzione: devono essere stati versati a favore dell'assicurato almeno 780' contributi settimanali, per i lavoratori retribuiti a settimana, o 180 contributi mensili, per lavoratori retribuiti a mese. In pratica bisogna aver lavorato complessivamente, come minimo, quindici anni.
REQUISITI PER LA PENSIONE DI INVALIDITÀ'
E' evidente che per aver diritto alla pensione di invalidità è necessario prima di tutto avere delle infermità tali da non consentire di svolgere normalmente il proprio lavoro. Infatti è richiesto:
1) stato di invalidità: la capacità di guadagno del lavoratore assicurato, deve essere ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo del guadagno normale per gli operai; a men della metà per gli impiegati;
2) anzianità assicurativa: devono essere trascorsi almeno 5 anni dal giorno del primo contributo versato;
3) minimo di contribuzione: i contributi accreditati a favore dell'assicurato devono essere, come minimo, n. 260 settimanali, per i lavoratori retribuiti a settimana, o 60 mensili per i lavoratori retribuiti a mese;
4) negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda, bisogna che risulti versato almeno un anno di contribuzione.
In poche parole: bisogna stare poco bene di salute in modo permanente (non soltanto essere ammalati in via di guarigione), aver lavorato cinque anni nella vita e che non siano trascorsi più di quattro anni dall'ultimo anno di lavoro.
REQUISITI PER LA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ'
In caso di morte del già pensionato' per vecchiaia o invalidità, spetta alla vedova metà della pensione del defunto e se ci sono figli minori o inabili al lavoro la pensione è aumentata di un decimo per ogni figlio a carico. Ma la pensione di riversibilità spetta anche ai superstiti di coloro che muoiono prima di aver avuto la pensione, e per questo occorre che:
A) l'assicurato alla data della morte avesse avuto i requisiti richiesti per la pensione di invalidità;
B) l'assicurato alla data della morte avesse avuto i requisiti richiesti per la pensione di vecchiaia (tranne il requisito dell'età).
A chi ha i requisiti richiesti per una di queste tre possibilità di pensionamento viene liquidata la pensione in base al valore dei contributi versati. E come si vede in tutti i casi hanno importanza gli anni e il numero dei contributi, non il loro valore. Ma se il numera dei contributi è sufficiente in molti casi, il loro valore può essere così basso da dar diritto a pensioni di poche migliaia di lire. La legge (art. 2 della legge 12.8.1962) prevede, allora, che non possono essere liquidate pensioni di importi inferiori a L. 12.000 per i beneficiari di età inferiore ai 65 anni e a L. 15.000 per coloro che hanno superato i 65 anni. Perché sarebbero moltissimi i casi di pensionati con quattro, cinque o otto mila lire men-sili.Prendiamo, per esempio, quei lavoratori che hanno avuto la pensione per invalidità (e fra uomini e donne ce ne sono tanti). Questi possono aver versato contributi per poco più di cinque anni e aver maturato 7-8 mila lire mensili di pensione. Come ci sono stati tanti lavoratori anziani che avevano lavorato prima o dopo guerra con retribuzioni molto basse e hanno avuto diritto alla pensione di vecchiaia, ma quasi sempre al di sotto dell'importo di L. 20.0100 mensili Quasi tutte le domestiche che sono arrivate alla pensione non raggiungono le l0mila lire (come importo base maturato). E gran parte delle pensioni ai superstiti, delle vedove, essendo la metà di quelle di vecchiaia dei mariti sono di importi bassissimi, (ci sono casi di L. 2.200-3.000). Se il marito aveva L. 18.000 a loro spetta L. 9.000; se aveva L. 16.000 spetterebbe L. 8.000 e così via. Tante altre pensioni sono state raggiunte continuando a versare volontariamente i contributi dopo aver lavorato per qualche anno. Ma quasi tutti i prosecutori volontari applicano le marche più basse e di conseguenza anche i contributi base sono bassi e la pensione è minima.
Tutti questi casi, e sono tanti, beneficiano' dei minimi di pensione stabiliti dalla legge, cioè prendono di più di quello che avrebbero avuto con i loro versamenti. Invece di 5-8-lOmila lire hanno L. 12.000 e Lire 15.0001 (e sono sempre insufficienti,,).
Tutte queste integrazioni sono a carico del Fondo comune; Fondo che è alimentato dai contributi dello Stato, dei datori di lavoro, dei lavoratori.
Così ci si spiega come viene impiegata una parte delle trattenute mensili dei lavoratori: a beneficio di tutti quei pensionati che durante la loro vita di lavoro hanno versato, per motivi vari molto poco.




E. C.


in Il Nostro Lavoro: Il NL - Anno 1 - N. 2 Viareggio - dicembre 1963, Dicembre 1963

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