Una legge utile (e poco conosciuta)

Spesso i lavoratori hanno l'impressione che tutte le leggi siano fatte contro di loro e a favore dei padroni. Il fatto è che i padroni sono attentissimi, anche perchè hanno a disposizione impiegati per seguire ogni cosa e avvocati per spiegargliela, a servirsi di ogni legge a loro vantaggio, mentre i lavoratori, un po' perchè tante cose sfuggono, un po' perchè sembra che nelle leggi debba sempre esserci qualche inganno da restare buggerati per un verso o per l'altro, molte volte lasciano perdere: e sono sciocchi, perchè non gli costerebbe nulla rivolgersi ai sindacati e alle altre organizzazioni per avere spiegazioni e consigli.
Così nell'autunno scorso è stata fatta una legge a beneficio degli inquilini a fitto libero, che impedisce ogni aumento di affitto e consente nei casi di forti aumenti negli ultimi anni di chiedere delle riduzioni del canone, e però è rimasta finora quasi lettera morta, proprio per la inerzia di molti inquilini.
Si tratta della legge 6 novembre 1963 n. 1444, che dice (art. 1 ):
"I canoni delle locazioni di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e non soggetti a regime vincolistico, non possono essere aumentati, anche quando il contratto è rinnovato con altro conduttore.
Nei contratti già stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge i canoni di locazione, che abbiano superati i limiti appresso indicati, debbono essere ridotti, con decorrenza dalla data di richiesta del conduttore, come segue:
1 ) all'ammontare del canone corrisposto alla data del 1" gennaio 1960 maggiorato del 15%, per gli immobili locati anteriormente a tale data;
2) al canone iniziale aumentato del 14°/o, per gli immobili locati per la prima volta nel I960;
3) al canone iniziale aumentato del 12°/o per gli immobili locati per la prima volta nel 1961 ;
4) al canone iniziale aumentato del 6% per gli immobili locati per la prima volta nel 1962.
Nel caso di immobili già sottoposti a regime vincolistico e successivamente locati a canone libero, le disposizioni di cui sopra si applicano con riferimento al primo contratto stipulato in regime libero. Le disposizioni di cui sopra si applicano altresì ai contratti di sublocazione".
L'art. 2 esclude dalla legge le abitazioni di lusso, l'art. 3 specifica che qualsiasi patto contrario all'art. 1 è nullo, l'art. 5 fissa in due anni il vigore della legge.
Questa legge, in parole povere, regola gli affitti NON BLOCCATI in questo modo:
1 ) per due anni (fino al 6 novembre 1965) il padrone non può chiedere aumenti all'inquilino (neppure, attenzione, se l'affitto non era mai stato aumentato prima);
2) se l'affitto era stato aumentato dopo il 1° gennaio 1960 più dei massimi indicati dalla legge, deve essere ridotto fino a quei limiti. Per esempio, se un inquilino nel 1960 pagava 10.000 lire ni mese di affitto e oggi ne paga 15.000, il canone deve essere ridotto a L. 11.500 (15% in più della pigione pagata il 1° gennaio I960).
3) la legge però non è automatica, ma deve essere l'inquilino a chiedere la riduzione, che decorrerà dalla data della richiesta.




E. V.


in Il Nostro Lavoro: Il NL - Anno 2 - N. 5 Viareggio - Maggio 1964, Maggio 1964

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