Previdenza sociale

Informazioni pratiche sugli assegni familiari

Per gli assegni familiari della moglie
Per avere diritto agli assegni familiari è necessario che la moglie non abbia redditi superiori a Lire 13.000 mensili (o L. 18.000 se si tratta di redditi derivanti soltanto da pensioni). Perciò se la moglie lavora il marito non può percepire gli assegni familiari. Però nel caso che la moglie resti assente dal lavoro per malattia o per maternità, il lavoratore può percepire gli Assegni familiari della moglie per quei mesi nei quali il reddito di lavoro non ha superato L. 13.000. Sono infatti escluse da questo calcolo le indennità di malattia e maternità perchè non sono considerate come reddito di lavoro.

Per i figli
Anche per i figli sotto i 18 anni i limiti di reddito sono di L. 13.000 (o di L. 18.000 se derivano esclusivamente da pensioni). Ma se un figlio lavora alle dipendenze di terzi ed è assunto con la qualifica di «apprendista» o come allievo dei corsi di addestramento per disoccupati e dei cantieri scuola di lavoro, il padre può percepire per lui gli assegni familiari indipendentemente da quello che guadagna.

Per i genitori
Per avere diritto agli assegni familiari per i genitori è necessario che questi abbiano compiuto 60 anni (il padre) o 55 anni (la madre) e che non superino i seguenti limiti di reddito: per i due genitori L. 33.000 mensili se questa cifra deriva esclusivamente da pensioni (L. 20.000 se deriva da altre fonti come terreni, case, ecc.); nel caso di un solo genitore L. 18.000 mensili se da sola pensione (L. 13.000 se deriva da altre fonti).
Si può verificare il caso in cui il padre del lavoratore sia disoccupato e la madre sia invalida o abbia già compiuto 55 anni: in questo caso il figlio può avere gli assegni familiari per la madre.

REDDITI DA ESCLUDERE
Nel calcolo dei redditi a cui abbiamo accennato per il diritto agli assegni familiari devono essere esclusi: i redditi derivanti da pensioni dirette di guerra, infortunio sul lavoro o malattia professionale; devono essere esclusi anche gli assegni dello Stato ai ciechi civili e il sussidio ai profughi.

PERIODI NEI QUALI VENGONO CORRISPOSTI GLI ASSEGNI FAMILIARI
Gli assegni familiari spettano oltre che per i periodi di lavoro normalmente prestato, anche nei seguenti casi: periodo di prova, ferie, congedo matrimoniale, preavviso e giorni festivi (escluse le domeniche). La corresponsione degli assegni familiari continua anche nei seguenti casi di assenza dal lavoro:
1) per infortunio sul lavoro o malattia professionale: per un periodo di tre mesi;
2) per malattia: per tutto il tempo in cui sia corrisposta l'indennità di malattia (sei mesi);
3) per i periodi di ricovero in sanatorio - purché l'interessato non percepisca indennità sanatoriali: il lavoratore ha facoltà di scegliere il trattamento più favorevole.
4) per i periodi di assenza dal lavoro per maternità: secondo le vigenti disposizioni di legge.
Gli arretrati degli assegni familiari possono essere richiesti con un limite massimo di due anni precedenti il mese in cui è presentata la domanda.


E. C.


in Il Nostro Lavoro: Il NL - Anno 2 - N° 2 Viareggio - Febbraio 1964, Febbraio 1964

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