Assegni familiari
Gli assegni familiari hanno avuto origine nel nostro sistema previdenziale nel 1934 quando ad alcune categorie di lavoratori fu ridotto l'orario di lavoro a 40 ore settimanali; così per compensare la conseguente diminuzione di guadagno furono dati gli assegni familiari ai lavoratori con figli a carico.
In seguito gli Assegni familiari assunsero un significato più ampio. Svincolati dall'orario di lavoro, furono estesi alla generalità dei lavoratori e concessi oltre che per i figli anche per gli equiparati ai figli (fratelli, sorelle, nipoti), per la moglie e i genitori. Le leggi del 17.6.1937, 6.8.1940, 16.9.1946 e seguenti hanno disciplinato dettagliatamente la materia basandosi sul principio di considerare l'uomo che lavora non solo in sé stesso ma altresì in rapporto alla sua condizione sociale.
Infatti il salario (anche se fosse in ogni caso sufficiente) attualmente è stabilito in funzione delle esigenze generiche di un individuo e non tiene pienamente conto delle situazioni particolari e familiari in cui si trova chi lavora.
E lo stesso salario non può essere sufficiente tanto per uno scapolo quanto per un lavoratore con moglie e figli a carico.
D'altra parte se il salario di uno sposato fosse più alto di quello dello scapolo è cosa sicura che aumenterebbe per il datore di lavoro la possibilità di scegliere dipendenti non sposati dato che per questi sarebbe tenuto a corrispondere un salario inferiore. Così si troverebbero con maggiori difficoltà di impiego i lavoratori con famiglia a carico.
Gli assegni familiari, allora hanno il compito di compensare l'insufficienza del salario in rapporto alle particolari situazioni di vita del lavoratore. E questo è un rapporto sancito dalla Costituzione stessa in quanto l'articolo 36 dice espressamente: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione... in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa».
Venendo all'argomento in pratica (e solo in un aspetto essenziale in quanto la materia è molto vasta) sappiamo per esperienza che gli importi attuali degli assegni familiari non sono sufficienti a compensare le deficienze del salario in rapporto alle necessità familiari. Essi sono così ripartiti:
ASSEGNI MENSILI
figli coniuge genitori
• Per i dipendenti da aziende industriali, artigiane,
commerciali, ecc. L. 4.940 L. 3.588 L. 1.430
• Per i dipendenti da aziende del credito,
assicurazione, ecc. L. 6.500 L. 6.500 L. 6.500
E. C.
in Il Nostro Lavoro: Il NL - Anno 2 - N. 1 Viareggio - Gennaio 1964, Gennaio 1964
Luigi Sonnenfeld
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